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Il Regolamento n°3072 / 95

Allo scopo di rendere più competitiva l’agricoltura comunitaria, si ritenne necessario attuare la riforma della PAC, che si avviò nel 1992 e si concluse nel 1995 con l’applicazione degli accordi GATT. In effetti la prima PAC aveva sviluppato in breve tempo la propria azione di influenza all’interno di tutti i paesi aderenti alla UE, determinando  conseguenze sulle quali  è possibile effettuare una serie di riflessioni:

- la garanzia offerta sui prezzi agricoli avvantaggiava quegli agricoltori in grado di produrre quantità elevate di prodotto;
- la possibilità di ottenere gli incentivi offerti dalla UE aumentava la disponibilità di capitali da investire in azienda;
- la maggiore disponibilità finanziaria e la sicurezza offerta dalle norme di legge accelerava il processo di capitalizzazione dell’agricoltura e quindi l’introduzione di nuovi mezzi tecnici, in grado di aumentare ulteriormente le rese produttive nei campi.

In relazione a quanto sopra esposto, unitamente alla continua adesione di nuovi Stati membri ( nel 1973 si aggiunsero Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna, nel 1981 la Grecia, nel 1986 Portogallo e Spagna e nel 1995 Austria, Svezia e Finlandia ) e all’evoluzione dei tassi di crescita della produzione agricola, si determinò una serie di problemi, che portarono ad un ripensamento delle norme della prima PAC: formazione di eccedenze produttive, difficoltà di sostenere la situazione finanziaria da parte delle casse della Comunità, individuazione di forti differenziali di sviluppo tra le agricolture delle aree più dotate rispetto a quelle meno in grado di reggere la rincorsa produttiva incentivata dalla PAC stessa.
A tutto ciò doveva aggiungersi anche il venir meno di un accordo internazionale che permetteva di mantenere restrizioni alla circolazione di prodotti extra-comunitari e, in particolare, il calo dei prezzi sui mercati internazionali determinato dallo smaltimento sovvenzionato delle eccedenze produttive.  

La necessaria riforma, impostata dal Commissario Mac Sharry, prevedeva la riduzione complessiva del sostegno all’agricoltura e allo stesso tempo la concessione di compensazioni dirette ai produttori, per salvaguardare il loro reddito; quindi la redditività veniva garantita sia attraverso i ricavi ottenibili direttamente dal mercato che attraverso  pagamenti compensativi erogati dalla UE, applicando la cosiddetta teoria del “decoupling”, cioè del disaccoppiamento tra aiuti concessi e produzione realizzata. Tale  nuovo sistema è di tipo misto, nel senso che in parte si mantiene il sistema dei prezzi  istituzionali e in parte si concedono erogazioni dirette ai produttori, richiedendo però agli stessi di non superare determinate  soglie  produttive, identificate  nella cosiddetta superficie massima garantita  (SMG), per evitare penalizzazioni nei pagamenti compensativi nel caso di superamento della stessa.

Con la riforma del ‘95 vengono soppressi il prezzo indicativo e il prezzo di entrata; quindi  rimane solo il prezzo di intervento, unico per tutta la Comunità, fissato allo stadio di risone e per una qualità tipo. Il livello di partenza del prezzo di intervento per la campagna 1996-97 fu fissato in 351 Ecu/ton; per le tre campagne successive fu prevista una riduzione complessiva del 15%  (5% su base annua):
 

campagna commerciale   
  
prezzo di intervento
 
anno 1997-98      333.45 Ecu/ton
anno 1998-99   315,90 Ecu/ton
anno 1999-00        298,35 Ecu/ton


Il valore della campagna commerciale 1999-2000 è stato mantenuto anche per quelle successive. Quest’ultimo importo è stato mantenuto anche per le successive campagne.
Va inoltre precisato che  il periodo di applicazione dell’intervento è limitato al periodo aprile – luglio e anche  le maggiorazioni mensili vengono applicate nello stesso arco temporale. 
Per bilanciare la riduzione del prezzo istituzionale, il pagamento compensativo per l’Italia, fissato inizialmente in Ecu/ha 106,00, è successivamente salito  a Ecu/ha 212,00 e infine a Ecu/ha 318,01.

Allo stesso tempo la Comunità stabilì una superficie di base nazionale per gli Stati membri produttori: all’Italia venne destinata una SMG di 239.259 ettari, rispetto a quella assegnata  complessivamente all’Europa comunitaria  di 427.623 ettari. L’eventuale superamento delle suddette superfici comportava la riduzione dell’importo compensativo a carico di tutti i produttori di quello Stato membro. Un’ulteriore novità della nuova OCM era rappresentata dal prezzo plafond, utilizzato per determinare il livello di protezione da accordare al prodotto comunitario al momento dell’importazione di riso proveniente da paesi terzi. Il prezzo plafond è calcolato partendo dal prezzo di intervento e moltiplicando quest’ultimo  per due specifici coefficienti (derivanti dalla semplificazione del rapporto esistente tra prezzo di intervento in vigore e prezzo di entrata del riso semigreggio), uno relativo al riso indica e uno per quello japonica.
Per l’indica il coefficiente è 1,80, mentre per il japonica è 1,88; l’importo che si ottiene rappresenta il prezzo plafond, cioè quello massimo applicabile al riso semigreggio che entra nella UE. Questa nuova tariffa, denominata dazio all’importazione, è fissa, a differenza del dazio previgente che era invece mobile e che assicurava una protezione molto forte sul mercato; peraltro il dazio fisso è stato soggetto ad una riduzione del 36% in sei campagne agricole ( dall’01/07/95 all’01/07/2000 ), a partire da un importo originario per il riso semigreggio di 413 Ecu/ton, fino al valore attuale di 264,32 €/ton.
 


Va rilevato che le importazioni con pagamento intero del dazio, così come sopra determinato, dovrebbero rappresentare la regola, mentre oggi sono ridotte a pochi casi così da costituire un’eccezione e i regimi speciali all’importazione sono di fatto la regola.
 

Disposizioni circa le esportazioni

L’applicazione degli accordi GATT nel settore del riso, per ciò che concerne l’esportazione verso i Paesi Terzi, ha avuto inizio dal 1° settembre 1995. In base ad essi la Comunità è impegnata, nel corso delle sei campagne commerciali che vanno dall’01/09/95 al 31/08/01, a ridurre gradualmente del 21% le quantità esportate e del 36% i connessi impegni finanziari, essendo però escluse da questi conteggi le forniture in conto aiuti alimentari a Paesi in via di sviluppo bisognosi.
Le riduzioni di cui sopra sono determinate sulla base di importi e di quantità ricavati da una media storica di una serie di anni precedenti che ha dato il seguente risultato:
 


Quantità media annuale esportata
in termini di riso lavorati

 

Valore medio annuale
delle restituzioni erogate

168.900 tonnellate



57,5 milioni di Ecu

 


 


I limiti massimi che ne sono conseguentemente scaturiti per ciascuna delle sei campagne commerciali interessate, applicando la riduzione del 3,5% annuo alle quantità ( 21:6=3,5 ) e la riduzione del 6% annuo all’importo delle restituzioni ( 36:6=6 ), sono i seguenti:


Campagne commerciali   
 

Quant. tons  

Importi ( milioni di Ecu )

1995-96  162.989    54,05
 1996-97  157.077  58,38
 1997-98  151.166  47,15
 1998-99   145.254  43,70
 1999-00   139.343  40,25
 2000-01 e seg.    133.431 36,80

                               
L’importo della restituzione è determinato come differenza tra il prezzo del riso sul mercato comunitario e quello della concorrenza sul mercato mondiale.
                                                                 

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